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LETTERA APERTA AL MINISTRO ALFANO. CANCELLAZIONI DEI “VETERANI”: CHE NE PENSA IL SUPREMO GARANTE?

Poiché questo argomento delle cancellazioni di iscritti all'Ordine da più di 15 anni sembra avvolto dal mistero, in quanto non si registra nessuna opinione o posizione di effettivo chiarmento al riguardo da parte di organismi istituzionali  o rappresentativi, non resta altra strada, per saperne di più, che chiedere informazioni al Ministro della Giustizia (anch'egli iscritto all'Ordine come Pubblicista) che, come prevede la nostra Legge, è della stessa il supremo garante.

Così abbiamo doverosamente fatto, inviando questa nota al Ministro Alfano e al suo Capo Ufficio Stampa e portavoce Danila Subranni:

Gentile Ministro,

si ha notizia che, salvo errore di informazione o di interpretazione di cui si fa preliminare ammenda, un Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti avrebbe deliberato cancellazioni dall'Albo di iscritti all'Ordine stesso con più di 15 anni di anzianità, non iscritti ad altri albi e non esercenti altre attività. Ciò si evincerebbe, sempre salvo errore, anche dalla pubblicazione, sul sito dell'Ordine Nazionale, di correlate sentenze di riforma.

Ove ciò fosse, e in assenza di esaustive risposte da parte degli organismi amministrativi, Le chiedo se -e nel caso quando e come- sia intervenuto qualche mutamento, innovazione o modifica della Legge N. 69 / 1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

Ove invece tale legge fosse tuttora vigente, non si potrebbe che rilevare come l'Art. 41 , al suo 3° comma, così tassativamente dispone:

“Art. 41 – Inattività

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione......................

“Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.”

Si segnala che, in presenza di provvedimenti contrastanti con tale norma imperativa, quanti fossero da essi colpiti non avrebbero altra strada, per far valere la norma, che il ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine: procedura che, oltretutto, prevede a priori alti e incomprensibili -stante l'evidenza della normativa- costi.

Sulla base di quanto sopra, e nella superiore considerazione di quanto indicato e previsto all'Art. 24 della suddetta Legge istitutiva, che La indica quale supremo garante della sua applicazione, Le chiedo, da cittadino osservante delle norme -nonché di iscritto all'Ordine dei Giornalisti cui alcuni colleghi si rivolgono per un supporto di rappresentanza- di conoscere quale sia il Suo pensiero sulle fattispecie indicate, ove da Lei verificate presso l'Ordine Nazionale come effettivamente tali.

Nell'attesa di conoscere le Sue determinazioni al riguardo, le invio cordiali saluti,

 

Giacomo Carioti

 

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