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STATUTO della "ASSOCIAZIONE LETTERA 22 - Giornalisti per le libertà" Art. 1 E' costituita una Associazione denominata "Associazione Lettera 22 – Giornalisti per le libertà" (in breve “L22") che riunisce giornalisti professionisti, pubblicisti e non che si impegnano a promuovere e sostenere con la propria attività l’informazione libera e non omologata, l’autonomia professionale e il diritto d’espressione del pensiero in tutte le sue forme e attraverso qualsiasi mezzo atto ad esercitarlo. Art. 2 L'Assocazione ha sede nel Comune di Roma, Via Federico Confalonieri n. 5 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può trasferire la sede. L'Associazione potrà promuovere ovunque la nascita di uffici e/o di sedi periferiche nell'ambito del Territorio della Repubblica Italiana. Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata. Art. 4 L'Associazione è senza fini di lucro, libera, apolitica, apartitica, autonoma e si propone: * di contribuire allo sviluppo della società dell'informazione; * la formazione e la crescita professionale libera da condizionamenti ideologici e che abbia come unico riferimento la libera adesione a valori condivisi; * la mutua assistenza; * di favorire gli scambi culturali, le iniziative di cooperazione e partenariato, l'impegno degli operatori dell'informazione a sostegno della libertà di informazione; * di facilitare ai propri associati i rapporti e i contatti con le istituzioni e organizzazioni italiane ed internazionali. A tal fine l'Associazione può: - pubblicare giornali, anche avvalendosi di tecnologie multimediali; - istituire scuole e corsi di giornalismo, centri studi, banche dati, osservatori, siti-web e quant'altro attiene al settore della comunicazione; - promuovere, avvalendosi sempre di tecnologie multimediali, campagne d'informazione, iniziative di ricerca, congressi, convegni, seminari, viaggi di studio e tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi associativi. Art. 5 Il numero dei soci è illimitato. Sono Soci dell'Associazione: a) i Soci fondatori, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che assumono di diritto anche la qualifica di soci effettivi; b) i soci effettivi, coloro che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, con diritto di voto attivo e passivo, i giornalisti italiani ovunque svolgano la loro attività e i giornalisti europei che operano in Italia e che vivano esclusivamente del lavoro giornalistico senza esercitare altre professioni o ricoprire incarichi istituzionali e politici, esponenti della società civile, che lavorano a qualsiasi titolo nel campo dell'informazione, che si distinguono per il proprio impegno a difesa della libertà di informazione o che sostengono l'attività dell'Associazione; b) i Soci sostenitori, coloro che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, i giornalisti e gli esponenti della società civile che lavorano a qualsiasi titolo Allegato 'A' Rep.n. 10159/4679 nel campo dell'informazione, che esercitino altre professioni o ricoprano incarichi istituzionali e politici; c) i Soci onorari, personalità di particolare merito e prestigio. L'ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. Art. 5 All'atto dell'ammissione gli associati effettivi e sostenitori versano la quota annuale, rilasciando una dichiarazione liberatoria per L22 ai fini della legge sulla privacy. Il mancato versamento della quota annuale entro il primo semestre dell'anno determina la decadenza dalla qualità di associato. Ogni Socio deve essere registrato su apposito Libro Soci. Art. 6 Gli associati hanno l'obbligo di: - osservare le disposizioni del presente Statuto; - osservare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; - di versare la quota associativa; - di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto: - a partecipare alle assemblee; - di votare direttamente o per delega (massimo tre); - di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo. Art. 7 La qualifica di Associato si perde: a) per dimissioni; b) per esclusione. L'esclusione di un Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali inadempienze, il mancato rispetto degli obblighi prescritti dal presente Statuto e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. Art. 8 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) il Collegio dei Probiviri (eventuale); g) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale). Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei loro incarichi. Art. 9 L'Assemblea è composta da tutti gli Associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Essa è presieduta dal Presidente e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo disponga il Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli Associati effettivi. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è diramato dal Presidente, almeno quindici giorni prima, agli associati effettivi, tramite affissione presso la sede dell'Associazione, e-mail, fax, lettera raccomandata o a mano. L'Assemblea è valida: - in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati effettivi; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato può rappresentare, con delega scritta, uno o più associati (fino ad un massimo di tre). L'Assemblea: a) elegge per un triennio, tra gli associati effettivi iscritti all'Ordine dei Giornalisti - elenco Professionisti, con votazione segreta e a maggioranza dei voti il Presidente; tra tutti gli associati effettivi, con votazione segreta e a maggioranza dei voti il Consiglio Direttivo, quando non vi abbia già provveduto in sede di costituzione, e nel suo seno il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti (quando necessario); un membro, e solo uno, del Consiglio Direttivo può essere scelto anche tra i soci sostenitori. b) approva i bilanci; c) fissa le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo; d) approva a maggioranza di due terzi le modifiche statutarie; e) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dallo Statuto o richiesta dal funzionamento dell'Associazione. L'Assemblea può decidere inoltre a maggioranza dei voti la decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione. Art. 10 Il Consiglio Direttivo cura l'attività dell'Associazione e ne amministra i fondi. È costituito da un minimo di tre membri a un massimo di cinque, compreso il Presidente eletto dall’assemblea il cui voto, in caso di parità, è prevalente. A questi si possono aggiungere associati, senza diritto di voto nel Consiglio, con mansioni o incarichi specifici come, ad esempio, il direttore della testata dell’Associazione e i responsabili regionali dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Segretario e il Tesoriere e nomina il Direttore della testata dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo: - delibera sull'ammissione degli associati; - sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci; - delibera sulle pubblicazioni dell'Associazione; - può istituire Comitati Esecutivi con particolari compiti e può chiamare a farne parte anche membri esterni al Consiglio Direttivo o all'Associazione; - promuove in tutta Italia la costituzione di delegazioni regionali; - delibera sulla variazione della sede sociale; - accetta i contributi a sostegno dell'Associazione; - può prendere ogni altra iniziativa utile a perseguire gli scopi associativi. Art. 11 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e ha il potere di firma. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Può delegare particolari compiti ad un membro del Comitato Esecutivo e nel caso, nominare uno o più vice-presidenti tra i soci effettivi che ne esercitano in pieno i poteri previsti dallo Statuto, con diritto di voto, in caso di delega o di impedimento del Presidente. Art. 12 Il Segretario promuove l'attività esecutiva dell'Associazione secondo i deliberati degli organi di L22, cura i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato l'elenco degli associati. Art. 13 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, elabora il bilancio consuntivo e preventivo; tiene aggiornati i registri contabili. Art. 14 Il Collegio dei Probiviri (quando Istituito) è costituito da tre membri; elegge nel suo seno il Presidente; decide sulle controversie; delibera la censura o la sospensione e, in casi di particolare gravità, l'espulsione dell'associato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti (quando Istituito) è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il Presidente; esercita il controllo sui bilanci dell'Associazione. Art. 16 Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite: . dalle quote associative annuali; . dai versamenti liberali; . dai contributi e sovvenzione dello Stato e di enti pubblici e privati, di persone fisiche o giuridiche; . dai ricavati a fronte delle proprie iniziative; . da beni mobili e immobili e danaro pervenute all'Associazione per donazione o lasciti pervenuti all'Associazione. Art. 17 Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci ed è approvato con la maggioranza dei presenti, entro il 30 di Aprile di ogni anno. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo con una relazione illustrativa del programma delle attività previste per l’anno in esame. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali Art. 18 A deliberare lo scioglimento dell'Associazione è competente soltanto l'Assemblea straordinaria. Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati effettivi presenti o rappresentati all'Assemblea. In caso di scioglimento, il fondo sociale sarà assegnato dall'Assemblea ad associazioni od organizzazioni con finalità analoghe. Art. 19 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. f.to PAOLO CORSINI f.to CAMILLO SCOYNI f.to PIER ANGELO MAURIZIO f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio |
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