| CASSAZIONE PENALE. DIFFAMATORIETÀ DELLE IPOTESI GIORNALISTICHE E DIRITTO ALL’OBLIO. |
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Confermata la natura diffamatoria di una trasmissione televisiva dedicata ad un caso irrisolto di cronaca nera e nella quale si passavano in rassegna anche le variegate e mai provate ipotesi a suo tempo formulate a margine del clamoroso delitto (che veniva accostato a misteriosi conti miliardari all'estero, ad una relazione extraconiugale che la vittima avrebbe intrattenuto con un funzionario dei servizi segreti, al desiderio della stessa di divorziare dal marito, ai fondi neri del SISDE, a presunti depistaggi, etc.).
di Sabrina PERON, avvocato in Milano Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione (sezione. V penale, 24 novembre 2009, n. 45051), è stata confermata la natura diffamatoria di una trasmissione televisiva dedicata ad un caso irrisolto di cronaca nera e nella quale si passavano in rassegna anche le variegate e mai provate ipotesi a suo tempo formulate a margine del clamoroso delitto (che veniva accostato a misteriosi conti miliardari all'estero, ad una relazione extraconiugale che la vittima avrebbe intrattenuto con un funzionario dei servizi segreti, al desiderio della stessa di divorziare dal marito, ai fondi neri del SISDE, a presunti depistaggi, etc.). Per completezza va detto che mentre il giudice di prime cure aveva escluso la valenza diffamatoria, (essendo operante nella fattispecie l'esimente dell'art. 51 c.p., ricorrendone tutti i presupposti, ossia l'interesse pubblico, la verità del fatto narrato e la continenza del modo espositivo), di contrario avviso era stata la Corte d’Appello che ne aveva invece riscontrato gli estremi diffamatori. La Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché “non tutte le situazioni prospettate costituivano ipotesi investigative, in quanto alcune di esse (…) erano solo congetture giornalistiche, peraltro storicamente smentite dalle persone informate nelle interviste giornalistiche prodotte dalle parti offese”. A ciò si aggiunga che parte notizie riferite nel corso della trasmissione, provenivano da recedenti servizi giornalistici o da notizie di agenzia, in ordine alle quali i responsabili della trasmissione non avevano effettuato “il benché minimo controllo”. Con la conseguenza che la notizia veniva falsamente presentata “in un contesto oscuro ed inquietante di servizi segreti o depistaggi, con consequenziale pregiudizio per l'onore e la reputazione dei familiari”. Ciò considerato, dunque, la Corte d’Appello prima e la Corte di Cassazione, poi, concordemente ritenevano l’insussistenza dei “presupposti dell'esimente del diritto di cronaca, per mancanza di verità dei fatti riferiti, sub specie della mancata rigorosa verifica della attualità, al momento della trasmissione, delle variegate e più o meno immaginifiche ipotesi investigative ventilate durante le fasi (precedenti) delle indagini, senza costrutto condotte per anni”. Come osservato dalla Cassazione, la diffamatorietà era data legata alla parzialità della notizia, alla quale “non aveva fatto riscontro la necessaria precisazione che le ipotesi coltivate non avevano trovato alcuna conferma, al mancato approfondimento delle stesse ipotesi ed all'omesso rigoroso controllo delle fonti, che avrebbero consentito alla giornalista di prendere atto - e riferire - delle smentite che le stesse avevano aliunde trovato o delle pronunce dell'autorità giudiziaria che, con decisione irrevocabile, ne avevano stigmatizzato l'inconsistenza”. Difatti, l’insegnamento costante della giurisprudenza, è che una notizia monca od incompleta è capace, di ledere l'onorabilità dell'interessato e la proiezione sociale della sua personalità. Solo la completezza dell'informazione può, infatti, consentire all'utente od al lettore di formarsi un corretto e ponderato giudizio di valore - o, semmai, di disvalore - su una data vicenda o su una determinata persona. A ciò si aggiunga che – sempre per giurisprudenza costante - l'avere acriticamente attinto ad esse od alle agenzie di stampa, senza ogni doverosa attività di verifica, non può giustificarne l'operato neanche a livello putativo. In secondo luogo, la Cassazione nella fattispecie sottoposta la suo esame ha rilevato anche una violazione del diritto all’oblio, inteso quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza - costituzionalmente presidiato in quanto primaria ed indeclinabile esigenza della persona. Il diritto all’oblio ha trovato significativi riconoscimenti nella giurisprudenza soprattutto civile che l’ha definito come il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata. Secondo la sentenza che qui si pubblica in tale accezione il diritto all’oblio può avere un riflesso - sia pure indiretto - anche in ambito penale, “siccome strettamente correlato al bene giuridico della reputazione, specificamente tutelato dalla norma incriminatrice della diffamazione”. Difatti, il “decorso del tempo può attenuare l'attualità della notizia e far scemare, al tempo stesso, anche l'interesse pubblico all'informazione”; anche se ciò, tuttavia, non esclude che “all'effetto di dissolvenza dell'attualità della notizia non faccia riscontro l'affievolimento dell'interesse pubblico o che - non più attuale la notizia - riviva, per qualsivoglia ragione, l'interesse alla sua diffusione”. In altre parole, può accadere che non via sia “corrispondenza o piena sovrapposizione cronologica tra attualità della notizia ed attualità dell'interesse pubblico alla divulgazione”. Nondimeno, in quest'ultima ipotesi, il “persistente o rivitalizzato interesse pubblico, che - in costanza di attualità della notizia - doveva equilibrarsi con il diritto alla riservatezza, all'onore od alla reputazione, deve trovare - quando la notizia non è più attuale - un contemperamento con un nuovo diritto, quello all'oblio, come sopra delineato, anche nell'ulteriore accezione semantica di legittima aspettativa della persona ad essere dimenticata dall'opinione pubblica e rimossa dalla memoria collettiva. In una rappresentazione plastica delle dinamiche ed interrelazioni tra i diritti coinvolti può tornare utile l'immagine rappresentativa della meccanica della molla compressa che si riespande ove venga meno la forza che la costringeva. I beni della riservatezza e della reputazione compressi dall'interesse pubblico all'informazione, quando la notizia é attuale, tendono a riespandersi con il trascorrere del tempo quando va, via via, scemando l'interesse pubblico. Ciò avviene, però, anche grazie alla forza propulsiva del diritto all'oblio progressivamente maturatosi”. Ovviamente, la riattualizzazione dell'interesse pubblico può giustificare una nuova compressione di quei beni; ma il tutto deve trovare un “nuovo punto di equilibrio con il diritto all'oblio, la cui maturazione, nel frattempo, può aver lenito o rimarginato l'offesa arrecata alla reputazione dalla notizia a suo tempo diffusa ovvero, addirittura, ricostituito la stessa reputazione ove questa, per gravità della vicenda, fosse stata distrutta dalla legittima informazione”. Nel contesto così delineato dei contrapposti diritti di rango costituzionale, secondo la Cassazione “riferire, a distanza di tempo, dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria deve ritenersi consentito in una ricostruzione storica dell'evento, pure a distanza di tempo e persino in chiave di critica all'operato degli inquirenti ed al modo in cui è stata svolta l'inchiesta. Non solo, ma secondo un fatto di costume oggi invalso e, comunemente, accettato, è consentito pure rivisitare in talk show televisivi gravi fatti delittuosi oggetto di indagini e persino di processo, nella ricerca di una verità mediatica in parallelo a quella sostanziale od a quella processuale. Iniziative di siffatto genere riscuotono, a quanto pare, apprezzabili indici di gradimento nell'utenza e sembrano inserirsi in un singolare fenomeno mediatico che tende a offrire una realtà immaginifica o virtuale, capace, nondimeno, per forza di persuasione, di sovrapporsi - ove acriticamente recepita dagli utenti - a quella sostanziale o, quanto meno, a collocarsi in un ambito in cui i confini tra immaginario e reale diventano sempre più labili e non facilmente distinguibili”. In tali casi tuttavia “l'obbligo deontologico del giornalista deve parametrarsi a criteri di rigore ancora maggiore dell'ordinario”. Infatti, al giornalista, non è consentito, “neppure in chiave retrospettiva, riferire di ipotesi investigative o di meri sospetti degli inquirenti (veri o presunti che siano) senza precisare, al tempo stesso, che quelle ipotesi o sospetti sono rimasti privi di riscontro”. Tutte le volte in cui “esigenze di ricostruzione storica od artistica lo richiedano e permanga - o si riattualizzi - l'interesse pubblico alla relativa propalazione la notizia deve essere accompagnata dalla doverosa avvertenza che le tesi investigative sono rimaste a livello di mera ipotesi di lavoro in quanto non hanno trovato alcuna conferma o, addirittura, sono state decisamente smentite dallo sviluppo istruttorio”. Ad esempio, se ben può essere lecito riferire della qualità di indagato che una persona abbia assunto nell'ambito di una determinata inchiesta penale, ma - ove l'attività di indagine preliminare non abbia portato ad un epilogo tale da consentire il rinvio a giudizio e si sia conclusa con un decreto di archiviazione - il giornalista, che rievochi quella vicenda, è obbligato a darne conto, avendo il dovere giuridico di rendere una informazione completa e di effettuare, all'uopo, tutti i necessari controlli per verificare quale approdo abbia mai avuto quella determinata indagine. (http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/017161.aspx) |
| Ultimo aggiornamento ( Venerdì 12 Febbraio 2010 13:20 ) |
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