Home Rassegna Stampa di interesse CASSAZIONE CIVILE: i pubblicisti non possono esercitare l’attività di redattore
CASSAZIONE CIVILE: i pubblicisti non possono esercitare l’attività di redattore
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Da Franco Abruzzo

I pubblicisti non possono esercitare l’attività di redattoreperché non sono iscritti nell’Albo aperto unicamente a chi ha superato l’esame di Stato, e non possono essere “reintegrati”. Si è in breve redattore ordinario soltanto se giornalista professionista. Dal 2002 sentenze coerenti della Suprema Corte, che ha disapplicato sostanzialmente l’articolo 36 del Cnlg. Fnsi e Fieg ne devono prendere atto.

“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”.

Ultimo aggiornamento ( Domenica 04 Aprile 2010 20:29 )
 

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