| CRONACA GIUDIZIARIA. CASSAZIONE: “Il giornalista NON È NÈ GIUDICE NÉ POLIZIOTTO. DIA le NOTIZIE SENZA SUGGESTIONARE E NON ANTICIPI I POSSIBILI SVILUPPI”. |
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“A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività”. In CODA il commento di Sabrina PERON e il testo della sentenza. Roma, 1 febbraio 2011. «A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività». È il monito della Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare un caso di diffamazione. Secondo la Suprema corte, in particolare, «rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attività». «È quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti (...) l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire», perchè «in tal modo - aggiunge la Cassazione, facendo riferimento al caso in esame - egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali nè iniziate nè concluse». Il caso su cui si è pronunciata la Quinta Sezione Penale riguarda un procedimento per diffamazione nei confronti del giornalista Peter Gomez ai danni del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. |
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