| Una buona e bella notizia. Alla Consulta l'ultima parola sul lavoro a termine. La Cassazione boccia il Collegato lavoro. |
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di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti per www.ipsoa.it E' sempre più controversa la lettura dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro) che ha introdotto un'indennità forfettaria "omnicomprensiva", da 2.5 a 12 mensilità di retribuzione, in caso di termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro subordinato Come noto, i commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 del collegato lavoro dettano norme, che valgono anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (24.11.2010), volte a disciplinare il risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato; in particolare, si prevede l’obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, si è pronunciata tre volte negli ultimi giorni, in un crescente dissenso che si è concretizzato con l’Ordinanza del 28 gennaio 2011, di remissione degli atti processuali alla Corte Costituzionale (v.art……). Ma già con le sentenze n. 65 e n. 80, rispettivamente del 3 e del 4 gennaio 2011, la Suprema Corte ha sancito che l’applicazione retroattiva dell'art. 32, co. 5, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria conseguente alla impugnazione del termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro e che detta applicazione è possibile solo in quanto la nuova disciplina sia pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso e vi sia stata la formulazione di uno specifico quesito di diritto relativo alle conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine. Con la remissione degli atti, la Corte di Cassazione eccepisce la legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 del richiamato articolo 32 della legge n.183/2010 per contrasto con gli articoli 3, 4, 24,111 e 117 della Costituzione italiana. L’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione ha altresì presentato, il 12 gennaio 2011, una approfondita relazione tematica che affronta le “problematiche interpretative dell’art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010 alla luce della giurisprudenza comunitaria, CEDU, costituzionale e di legittimità”. La Suprema Corte giunge alla seguente conclusione: “Da tutto quanto ampiamente fin qui rilevato, emerge che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, in linea con il principio di effettività ed adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele, l’indennità di cui all’art. 32, commi. 5-6, della legge n. 183 del 2010 può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto, o del diritto al pagamento delle retribuzioni da parte del datore che abbia rifiutato la prestazione offerta, pur dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto. Come riferito, è già pendente la questione di legittimità costituzionale delle nuove norme esaminate in questo scritto, nondimeno sussistendo margini per pervenire ad una interpretazione delle nuove norme in linea, oltre che con le affermazioni tradizionali della giurisprudenza di legittimità, con i principi inderogabili della Costituzione e del diritto comunitario. Peraltro, se << la Magistratura del lavoro ha mostrato molta ritrosia ad applicare direttamente il diritto comunitario e a censurare le norme interne illegittime, preferendo cimentarsi nella più comoda scelta della pregiudiziale costituzionale>>, tuttavia (e condividendo quanto indicato da De Michele, op. cit., 2009, 294, <<non è più il tempo delle scelte comode, soprattutto ora che nel nostro ordinamento si pone in maniera drammatica il problema dell’equo processo, in cui l’incidente della pregiudiziale comunitaria o costituzionale allunga notevolmente i tempi di giustizia>>. Osserva l’Ufficio del Massimario che la nuova disciplina, applicabile anche nei giudizi pendenti, da un lato si riferisce ai casi di “conversione”, dall’altro lato prevede a carico del datore una indennità “onnicomprensiva”; il comma 6 ulteriormente ridimensiona le conseguenze risarcitorie che scaturiscono dall’accertamento della natura indeterminata del rapporto, riducendo della metà l’indennità in presenza di contratti o accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie: la regola attiene all’ipotesi in cui, verosimilmente per far fronte a un contenzioso seriale di notevole dimensione, le parti sociali abbiano predisposto una graduatoria nominativa dei lavoratori già occupati a termine, per i quali sia prevista nel tempo l’assunzione a tempo indeterminato o a termine, e, nondimeno, il lavoratore abbia agito in giudizio per far valere la nullità, senza attendere la maturazione del proprio diritto secondo la convenzione. Dai lavori preparatori, nel dossier di documentazione del d.d.l. 1441-quater f, in ordine all’interpretazione del comma 5, dell’articolo 32, si desume solo che la previsione del risarcimento del danno si aggiunge e non sostituisce il ripristino del rapporto di lavoro. (“Maurizio SACCONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Signor Presidente, il Governo condivide quanto poco fa richiamava il presidente della XI Commissione. Invero, al Senato è stato presentato un ordine del giorno con lo scopo di chiarire la portata della norma citata e il Governo ha accettato quell’ordine del giorno; pertanto, non ho alcuna difficoltà a ribadire che un’oggettiva lettura della norma stessa conduce a ritenere che la conversione di cui si parla sia la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, e che quindi non vi sia conflitto fra la conversione a tempo indeterminato e quella definizione di risarcimento, anzi i due termini coabitano”). Purtuttavia, osserva la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’Ordinanza del 28 gennaio 2011, i richiamati commi 5 e 6 dell’articolo 32 escludono ogni tutela reale del lavoratore lasciando così “la possibile, grave sproporzione fra indennità e danno effettivo, connesso al perdurare dell’illecito. Secondo la Suprema Corte, la limitazione dell’indennità non sembra poter trovare giustificazione nel fine, perseguito dal Legislatore, di evitare la perdita patrimoniale che deriverebbe all’impresa dal risarcimento di danni di notevole entità a numerosi lavoratori, stante che “l’entità del danno dev’essere imputata alla stessa impresa, che avrebbe potuto attenuarlo attraverso l’esecuzione delle sentenze di condanna ai sensi dell’art. 431 c.p.c” 01/02/2011 IN: http://www.ipsoa.it/Opinione/Lavoro/la_cassazione_boccia_il_collegato_lavoro_id1021437_art.aspx |
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